Finanzareport.it | Green Pass: i tanti comprensibili dubbi dei datori di lavoro - Finanza Report

Ven 26 Aprile 2024 — 23:30

Green Pass: i tanti comprensibili dubbi dei datori di lavoro



Il prossimo 15 ottobre scatterà l’obbligo di esibire il Green Pass da parte dei lavoratori, pubblici e privati, ma tante sono le perplessità vista la complessità del Decreto. In questo articolo l’avvocato Zanon cerca di fare chiarezza su alcune “ombre”

green pass lavoro avvocato riccardo zanon

L’argomento che attualmente sta tenendo banco è quello relativo al  Green Pass in ambito lavorativo . Dopo dibattiti infiniti e svariate proposte, il Consiglio dei Ministri ne ha definito le modalità di utilizzo. Dal prossimo 15 ottobre, il D.L. 52/2021, come integrato dal D.L. 127/2021, prevede l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro. Disposizione che interessa sia il settore pubblico sia quello privato. A destrare dubbi è proprio il rapporto tra dipendente ed azienda nell’ambito del privato e le perplessità delle società si stanno lecitamente facendo forti. Il Decreto Legge, effettivamente, non sempre è così chiaro e necessita dell’intervento di un giurista per comprenderlo fino in fondo. In qualità di Avvocato e consulente del lavoro, cercherò di fare chiarezza, dando una risposta alle tante comprensibili domande, così da poter programmare l’attività di controllo in azienda – cosa che consiglio caldamente – prima del 15 ottobre, per non incorrere nelle gravi sanzioni previste.

A chi spetta la verifica? Come organizzarla?

La domanda più comune è questa: «Ma la verifica deve essere fatta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre? E come?». Il D. L. 52/2021, come integrato dal D. L. 127/2021, all’art. 9 septies 7, stabilisce come Individuare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. L’azienda ha il dovere di strutturare le misure da adottare per rendere effettivo il controllo del Green Pass, che può essere eseguito anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali accertamenti siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro da soggetti incaricati. Il mio suggerimento è quello di individuare subito una persona a cui delegare tale compito con atto formale.

Nessun registro e controlli a campione

Ci terrei a sottolineare una cosa essenziale: il datore di lavoro non può “lasciarsi cullare” dal pensiero che i dipendenti siano vaccinati. Impossibile tenere un registro con la scadenza del Green Pass perché, oltre a non essere lecito, sarebbe controproducente. Il vaccinato, infatti, potendo comunque contagiarsi, potrebbe avere il Green Pass sospeso e per questo motivo non dovrebbe essere accettato in azienda. La ratio della norma, per come è disposta dal testo, è finalizzata proprio a ridurre ogni possibilità di contagio. È dunque necessario controllare periodicamente tutti. Le ultime indicazioni del Ministero del Lavoro, comunque, affermano anche che le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale non incorreranno in sanzioni nel caso in cui un controllo delle Autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass. Questo a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal D. L. 127/2021.

Non solo i posti di lavoro al chiuso e i dipendenti

Vanno anche presi in esame “quali” sono i luoghi di lavoro. Il D. L. 52/2021, infatti, come integrato dal D. L. 127/2021, all’art. 9 septies 7, all.’art. 1, stabilisce che l’obbligo di esibizione e controllo è necessario ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta. Vanno dunque considerati non solo i posti di lavoro al chiuso ma qualsiasi luogo in cui venga effettuata l’attività lavorativa, piazzali dell’azienda compresi. Il controllo, oltretutto, va effettuato non solo nei confronti dei dipendenti dell’azienda ma anche verso coloro che ne hanno accesso, come fornitori, lavoratori somministrati, collaboratori a Partite Iva.

Cosa fare in caso di lavoratore privo di Green Pass?

Cosa fare di fronte a un dipendente senza certificazione verde Covid-19? Dipende innanzitutto dalla dimensione dell’azienda. In quelle con oltre 15 dipendenti i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde. Non ci sono conseguenze disciplinari, è garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma non quello alla retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nelle attività con meno di 15 dipendenti, i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati. Dopo 5 giorni di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, ove sia stato stipulato un contratto di lavoro per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass.

Il Welfare Aziendale è una buona soluzione

Alcune aziende hanno deciso di pagare come Welfare Aziendale i tamponi ai propri dipendenti. Questo al fine di evitare il rischio dei cosiddetti “stop&go”, garantendo così la continuità aziendale. Potrà capitare, infatti, che, nel caso di una certificazione rilasciata dopo un tampone, alcuni lavoratori saltino un giorno alla settimana. Questo significa che l’azienda non sarà sempre pienamente operativa, con un calo importante della produttività. Una soluzione, quella di offrire il tampone come misura di Welfare Aziendale, che mi sento di avallare. Essendo una prestazione sanitaria ci sono 2 soluzioni: rimborso del servizio da enti o casse con fine assistenziale (Articolo 51, comma 2, lettera a) o offerta del servizio da parte dell’azienda o da soggetto terzo convenzionato (Articolo 51, comma 2, lettera f). All’interno dell’azienda si può gestire il servizio del tampone attraverso l’erogazione diretta, o affidata a terzi. Mediante, quindi, una convenzione con una farmacia o un ambulatorio. Questa attività rientra nella lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 Tuir.

Collaboratori domestici, liberi professionisti e smart worker

Infine, vorrei chiarire un “dubbio” che abbraccia una platea più vasta e che va oltre la dimensione aziendale. Chi si avvale della collaborazione di colf o badanti, ad esempio, è tenuto a verificare che abbia il Green pass? Sì. Il Decreto chiarisce che l’accertamento è obbligatorio anche per quelle figure che esercitano la professione presso le abitazioni. Non lo è, invece, per chi offre servizi presso i domicili, come idraulici o elettricisti. Nessuno è tenuto a controllare perché si sta solo acquistando un servizio. Gli stessi professionisti, però, dovranno mostrare il certificato al momento di accedere a un luogo di lavoro pubblico o privato. Chi lavora in Smart Working, infine, può non avere il Green Pass.

Avv. Riccardo Zanon

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