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Ven 29 Marzo 2024 — 14:21

Si applica l’Iva ai servizi venduti all’estero?



Grazie alla sempre più crescente globalizzazione ed internazionalizzazione dei mercati, negli ultimi tempi si sono diffusi molti “nuovi” strumenti che favoriscono e sostengono questo tipo di rapporti commerciali extra-confine

iva estero

Grazie alla sempre più crescente globalizzazione ed internazionalizzazione dei mercati, negli ultimi tempi si sono diffusi molti “nuovi” strumenti che favoriscono e sostengono questo tipo di rapporti commerciali extra-confine. È inutile dire che questo nuovo approccio ha portato non poca confusione, specialmente in quanto, spesso, alcuni Paesi si astengono dalle norme generali, contemplando regole sempre più particolari e specifiche.

Se impegnati nel commercio di prodotti o prestazione di servizi all’estero, gli imprenditori stabilmente organizzati in Italia devono prestare molta attenzione alle regole di fatturazione riguardanti l’IVA. Ogni caso è diverso da un altro e va analizzato minuziosamente per stabilire se l’assoggettamento all’IVA sia o meno valido. Intrattenendo rapporti con l’estero, infatti, le cose possono complicarsi, prevedendo diverse e precise modalità di applicazione dell’IVA.

Il primo passo da fare è prestare attenzione alla residenza dell’acquirente del prodotto e/o servizio: le norme differiscono, infatti, tra gli Stati UE e quelli Extra-UE.

In secondo luogo bisogna valutare l’identità dell’acquirente, se persona fisica oppure persona giuridica titolare di partita IVA.

Il principio di territorialità IVA prevede che, qualora l’acquirente del prodotto e/o servizio sia un privato, sprovvisto, quindi, di partita IVA, sia la sede del venditore a determinare ed indicare l’imponibilità IVA. Il professionista venderà, quindi, il prodotto emettendo una normale fattura con IVA italiana.

Se un’impresa italiana vende i propri servizi ad una società estera, sita entro i confini europei, deve assicurarsi che quest’ultima sia iscritta al VIES, la banca dati europea dedicata agli enti abilitati alle operazioni intracomunitarie. In questo caso, la società italiana emetterà una fattura “non soggetta” ai fini IVA, definita come “inversione contabile”. Anche se titolari di partita IVA, gli enti situati fuori dai confini nazionali, privi, pertanto, di una stabile organizzazione in Italia, non possono essere considerati sostituti d’imposta.

Nel caso in cui le vendite implichino rapporti con Paesi Extra-UE, le normative sono pressoché le stesse, presentando, tuttavia, delle particolarità.

Nei rapporti B2C, ovvero con soggetti privati, la legge prevede che una società sita in italia applichi l’IVA ai propri servizi se questi vengono prestati nei confronti di soggetti sprovvisti di partita IVA. Al contempo, esiste una deroga che prevede l’esenzione di alcuni particolari servizi resi a soggetti domiciliati e residenti all’esterno dei confini UE. Queste prestazioni comprendono: operazioni bancarie, l’accesso consentito a sistemi di gas naturale, prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica e legale o derivanti da contratti di locazione.

In egual misura, la stessa legge viene applicata nei rapporti di tipo B2B con imprese Extra-UE provviste di partita IVA. Anche in questo caso, la fattura risulterà “non soggetta”.

Soprattutto nelle relazioni internazionali, la fiscalità può presentare delle complicazioni. È sempre opportuno, pertanto, rivolgersi ad un professionista nel settore.

Da oltre dieci anni, Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice, è il punto di riferimento per gli italiani a Dubai. Con la sua preparazione ed esperienza, egli accompagna i più illuminati imprenditori nella realizzazione dei loro progetti ed investimenti a Dubai.

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