Bitcoin, tassazione e l’utilizzo di Binance in Italia
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07-09-2021 — 16:49
La diffusione delle criptomonete è stata impressionante negli ultimi tempi. Ciò ha portato una serie di interrogativi non di poco conto. Tra questi, sicuramente ci sono quelli che riguardano il trattamento fiscale
Bitcoin: tutto ciò che c’è da sapere sulla tassazione
La diffusione delle criptomonete, ed in particolar modo dei Bitcoin, è stata impressionante negli ultimi tempi. Ciò ha portato una serie di interrogativi non di poco conto. Tra questi, sicuramente ci sono quelli che riguardano la tassazione. Se, come in molti già sapranno, non vi è obbligo di dichiarare allo Stato il numero di Bitcoin di cui si è in possesso, in realtà si tratta di una tematica assai delicata e da non prendere in maniera superficiale.
Bitcoin: differenza sostanziale
Per prima cosa, c’è da dire che esiste una differenza sostanziale tra comprare e vendere Bitcoin. Per comprare Bitcoin ci si dovrà affidare a delle piattaforme exchange di criptovalute come Binance. In tal caso, le tassazioni andrebbero pagate nel momento in cui si effettuano delle conversioni in euro. Nel caso in cui parliamo di vendita di Bitcoin, o di criptovalute in generale, allora dovremo far riferimento ad una tassazione su eventuali guadagni che si aggira attorno al 26% (solo una volta prelevati i fondi sul conto bancario).
Può essere utilizzato Binance in Italia?
Binance Italia è l’exchange di criptovalute più popolare tra tutti, con un volume di scambio che supera i 2 trilioni di dollari al mese.È utilizzato in Italia come nel resto del mondo, fatta eccezione per gli USA, dove è stato regolamentato e scisso in un altro sito (Binance.us).
Binance può essere utilizzato in Italia, fatta eccezione per alcuni strumenti che si possono trovare nelle sezioni denominate “derivatives” e “stock token”. Dopo il messaggio che ha rilasciato la Consob riguardo l’utilizzo di questi strumenti in Italia, Binance ha deciso di chiudere la possibilità di fare trading con i derivates e gli stock token.
In Italia è quindi possibile comprare, vendere e prelevare criptovalute con Binance tramite l’exchange in tutta tranquillità. Almeno per ora.
Bitcoin e tasse per le imprese
Per quanto concerne le imprese, in tal caso i Bitcoin devono essere considerati come una valuta estera: se non vige obbligo di dichiarare quanti Bitcoin si posseggono, è necessario dichiarare le operazioni effettive effettuate, come quelle che si effettuano in altre valute. Per le aziende, quindi, si tratta di una modalità del tutto simile a quella che riguarda le operazioni in euro e dollari. Se un’azienda decide di vendere Bitcoin, allora dovrà pagarci le tasse.
Bitcoin: persone fisiche
Discorso parzialmente differente per quanto riguarda i cittadini privati, le persone fisiche. In tal caso, un privato cittadino che non è attivo, quindi, in un’attività finanziaria che sia finalizzata alle plusvalenze, non ha obbligo di pagamento di imposta. In nessun caso, neanche quando riesce a realizzarne concretamente. Valgono le regole del cambio euro-dollaro.
Ciò detto, va considerato, però, che se durante il corso di un anno, se per almeno sette giorni consecutivi si supera la soglia di possesso di Bitcoin per un valore di 51 mila euro, allora l’Agenzia delle Entrate tenderà a considerare l’attività del privato come un’attività di tipo speculativo e quindi procederà a richiedere il pagamento delle tasse sulle plusvalenze. Queste vengono comunque rilevate solo al momento della vendita della criptovaluta: difatti, vanno pagate solo nel caso in cui si generi una plusvalenza (con aliquota al 26%).
Risoluzione Ministeriale 72
Particolarmente importante è la Risoluzione Ministeriale n. 72 E del 02/09/2016. Questa ha cercato di delineare le linee guida, secondo l’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda il Bitcoin. Venne, difatti, chiarito come si trattasse di una moneta alternativa; che l’acquisto e la cessione in cambio di euro era considerata una operazione di cambio valuta (non soggetta ad Iva); che le società che operano con questa potevano ottenere guadagni e perdite dall’attività di cambio, tutti dichiarati a bilancio. Infine, in caso di privato non vengono rilevati redditi imponibili, se manca la finalità speculativa: come già anticipato, solo in caso di vendita possono essere rilevate le plusvalenze.