Conti dormienti, cosa sono e come recuperarli?
S.N.
01-10-2018 — 16:24
La domanda di una lettrice a redazione@finanzareport.it ci offre lo spunto per trattare il tema dei depositi dormienti: che cosa sono, che cos’è la Consap, e come fare per recuperarli

La domanda di una lettrice a redazione@finanzareport.it ci offre lo spunto per trattare il tema dei conti dormienti: che cosa sono, che cos’è la Consap, e come fare per recuperarli. Risponde Carmelo Catalano.
“Buongiorno. Mi riferisco a un conto Intesa Sanpaolo il cui titolare, Arcangioli Giuseppe nato a Livorno il 3/02/1914, è mio padre, deceduto a Milano in data 12/06/2006. Mi è parso capire che basta inviare raccomandata con allegati certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta semplice alla Consap Roma.
Non mi è però chiaro se vanno scaricati dal sito Consap e compilati altri documenti, e nel caso come. Nello specifico si parla per esempio di un modulo di Attestazione di devoluzione al Fondo che onestamente non saprei neppure se mi compete, anche perchè parla di Intermediari, e comunque come compilare.
Preciso che agisco anche per conto di mio fratello Mario, con il quale siamo gli unici eredi di nostro padre già vedovo al momento della morte, con regolare delega corredata di documento in copia. Scusate ma ho tentato di fare tutto attraverso il portale ma mi sembra che i documenti richiesti devono essere in originale e comunque spediti.
Mi piacerebbe avere qualche delucidazione in merito prima di procedere”.
Raffaella Arcangioli
In risposta alla gentile lettrice precisiamo che la CONSAP gestisce per conto del Ministero dell’Economia il fondo relativo ai cosiddetti rapporti dormienti. Si tratta di somme inutilizzate relative a strumenti di natura bancaria e finanziaria, dai 100 euro in su, “non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme”.
In questo calderone rientrano quindi, non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.
Ciò precisato, la procedura per rientrare in possesso delle somme devolute al FONDO è abbastanza semplice. In via preliminare il lettore dovrà procurarsi, presso l’intermediario dove era incardinato il rapporto, l’Attestazione di devoluzione al Fondo di cui all’art.1, comma 343, legge 2667206 (c.d. “Rapporti dormienti”.
In pratica si tratta dell’attestazione della Banca e comunque dell’intermediario, di avere versato al FONDO le somme di cui si chiede la restituzione. Tale attestazione andrà allegata al modello di domanda scaricabile dal sito.
E’ obbligatorio allegare alla domanda di rimborso questa attestazione come precisato sul sito Consap: “Si ricorda che tutte le richieste di rimborso, devono essere corredate dalla relativa attestazione di devoluzione delle somme al Fondo rilasciata dagli intermediari (art. 1 DPR 22.06.07, n. 116) e conforme al modello scaricabile”.
Una volta in possesso dell’attestazione la nostra lettrice potrà procedere alla compilazione della domanda seguendo le istruzioni presenti sul sito Consap, con la precisazione che la domanda potrà essere presentata alternativamente:
a) In modalità cartacea con spedizione raccomandata AR;
b) In modalità telematica, previa registrazione sul Portale Unico la cui procedura consente la trasmissione telematica immediata della richiesta.
Infine va detto che la gentile lettrice intende anche in nome e per conto del fratello, coerede.
In questo caso, come precisato sul sito Consap:
1) la domanda può essere presentata da uno di essi munito dell’originale della delega alla trattazione della pratica unitamente alla copia del documento del delegante in corso di validità;
2) il rimborso può essere effettuato in favore di uno di essi munito di delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi, autenticata dai competenti uffici comunali ovvero originale della procura notarile all’incasso.
Si precisa, infine, che l’accredito della somma spettante non può essere effettuato su coordinate IBAN relative a libretto postale in quanto le stesse non consentono operazioni di accredito a soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.
Dott. Carmelo Catalano